Art. 94 CPS dal 2024

Art. 94 Norme di condotta
Le norme di condotta che il giudice o l’autorit preposta all’esecuzione delle pene può impartire al condannato per il periodo di prova concernono in particolare l’esercizio di una professione, la dimora, la guida di un veicolo a motore, la riparazione del danno nonché la cura medica e psicologica.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.