Art. 89 LAgr dal 2023
Art. 89 Condizioni per provvedimenti individuali
1 I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: (1) a. (2) l’azienda, eventualmente con il concorso di un’attivit non agricola, consente una sopravvivenza a lungo termine e richiede per la sua gestione un adeguato volume di lavoro, ma almeno un’unit standard di manodopera;b. l’azienda è gestita razionalmente;c. (1) dopo l’investimento, l’azienda può fornire la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate conformemente all’articolo 70a capoverso 2;d. (1) il finanziamento e la sopportabilit dell’investimento previsto sono comprovati tenendo conto delle future condizioni quadro economiche;e. il richiedente impiega, per quanto ragionevolmente esigibile, mezzi e crediti propri;f. il richiedente dispone di una formazione adeguata.
2 Il Consiglio federale può fissare un volume di lavoro inferiore rispetto a quello di cui al capoverso 1 lettera a:a. per garantire la gestione o una sufficiente densit di insediamento; b. in caso di provvedimenti di diversificazione dell’attivit nel settore agricolo e nei settori affini. (5)
(1) (3)
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 ([RU 2003 4217]; [FF 2002 4208 ][6458]).
(3) (4)
(4) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 ([RU 2013 3463 ][3863]; [FF 2012 1757]).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
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