Art. 84 CCS dal 2024

Art. 84 C. Vigilanza
1 Le fondazioni sono sottoposte alla vigilanza degli enti pubblici (Confederazione, Cantone o Comune) a cui appartengono per la loro destinazione.
2 L’autorit di vigilanza provvede affinché i beni siano impiegati conformemente al fine della fondazione.
3 Se hanno un interesse ad accertare che la fondazione sia amministrata conformemente alla legge e all’atto di fondazione, i beneficiari e i creditori della fondazione, il fondatore, gli autori di conferimenti aggiuntivi, nonché i membri attuali e gli ex membri del consiglio di fondazione possono contestare gli atti e le omissioni degli organi della fondazione dinanzi all’autorit di vigilanza. (2)
(1) Introdotto dal n. I della LF dell’8 ott. 2004 (Diritto delle fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4545; FF 2003 7053 7093).(2) Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2021 (Rafforzare l’attrattiva della Svizzera per le fondazioni), in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 452; FF 2021 485, 1169).
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