Art. 479 CCS dal 2022

Art. 479 III. Onere della prova
1 Perché la diseredazione sia valida, occorre che il testatore ne abbia indicata la causa nella sua disposizione.
2 Se il diseredato contesta la fondatezza della causa di diseredazione, l’erede od il legatario che ne profitta deve fornirne la prova.
3 Se non può essere fornita questa prova, o se la causa di diseredazione non è indicata, la disposizione vale per la parte che eccede la legittima del diseredato, salvo che sia la conseguenza di un manifesto errore del disponente circa la sussistenza della causa di diseredazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.