Art. 47 CCS dal 2024

Art. 47 III. Misure disciplinari
1 L’autorit cantonale di vigilanza reprime disciplinarmente le trasgressioni intenzionali o per negligenza ai doveri d’ufficio commesse dalle persone operanti negli uffici dello stato civile.
2 Le sanzioni disciplinari consistono nell’ammonimento, nella multa fino a franchi 1 000 oppure, in casi gravi, nella destituzione.
3 È fatta salva l’azione penale.
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