Art. 413 CCS dal 2024

Art. 413 G. Obbligo di diligenza e di discrezione
1 Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (1) .
2 Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano.
3 I terzi sono informati sulla curatela per quanto sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.