Art. 33a PA dal 2022

Art. 33a del procedimento (1)
1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni.
2 Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
3 Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l’autorit può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione.
4 Per il resto, l’autorit ordina una traduzione se necessario.
(1) Introdotto dall’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.