Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) Art. 325
Zusammenfassung der Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 325 OR dal 2024
Art. 325 Cessione e costituzione in pegno di crediti (1)
1 Il lavoratore può cedere o costituire in pegno il salario futuro soltanto nella misura del pignorabile e per garantire i doveri di mantenimento derivanti dal diritto di famiglia; a domanda di un interessato, l’ufficio di esecuzione del domicilio del lavoratore determina la somma impignorabile, conformemente all’articolo 93 della legge federale dell’11 aprile 1889 (2) sulla esecuzione e sul fallimento.
2 Qualsiasi cessione o costituzione in pegno del salario futuro a garanzia di altri obblighi è nulla.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1991 ([RU 1991 974]; [FF 1989 III 1121], [1990 I 103]).
(2) [RS 281.1]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.