Art. 317 CPS dal 2025
Art. 317 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (1)
1.I funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente formano un atto falso od alterano un atto vero, oppure abusano dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un atto suppositizio,i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d’importanza giuridica, in ispecie autenticano una firma falsa o una copia non conforme all’originale,sono puniti con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2.La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 ([RU 1994 2290]; [FF 1991 II 797]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 ([RU 2023 259]; [FF 2018 2345]).
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