Art. 304 CCS dal 2024

Art. 304 (1)
1 I genitori rappresentano per legge il figlio verso i terzi, nella misura dell’autorit parentale che loro compete.
2 Se ambedue i genitori sono detentori dell’autorit parentale, i terzi di buona fede possono presumere che ciascun genitore agisca con il consenso dell’altro. (2)
3 I genitori non possono, in rappresentanza del figlio, contrarre fideiussioni, costituire fondazioni né fare donazioni, fatti salvi i regali d’uso. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 25 giu. 1976, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 237; FF 1974 II 1).(2) Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
(3) Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 19 dic. 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 725; FF 2006 6391).
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