Art. 277 CPS dal 2024

Art. 277 Falsificazione d’ordini o di istruzioni (1)
1. Chiunque intenzionalmente contraff , altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un’istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati,è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.2. La pena è una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.