Art. 21 LPD dal 2023

Art. 21 Obbligo di informare sulle decisioni individuali automatizzate
1 Il titolare del trattamento informa la persona interessata di ogni decisione basata esclusivamente su un trattamento di dati personali automatizzato che abbia per lei effetti giuridici o conseguenze significative (decisione individuale automatizzata).
2 Il titolare del trattamento d su richiesta alla persona interessata la possibilit di esprimere un parere. Se la persona interessata lo esige, la decisione individuale automatizzata va riesaminata da una persona fisica.
3
4 Se la decisione individuale automatizzata è presa da un organo federale, questi la designa come tale. Il capoverso 2 non si applica nei casi in cui in virtù dell’articolo 30 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 (1) sulla procedura amministrativa (PA) o di un’altra legge federale l’organo federale non è tenuto a sentire la persona interessata prima di prendere la decisione.
(1) RS 172.021Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.