Art. 190 LDIP dal 2022
Art. 190
1 Notificato che sia, il lodo è definitivo.
2 Il lodo può essere impugnato soltanto se:a. l’arbitro unico è stato nominato irregolarmente o il tribunale arbitrale è stato costituito irregolarmente;b. il tribunale arbitrale si è dichiarato, a torto, competente o incompetente;c. il tribunale arbitrale ha deciso punti litigiosi che non gli erano stati sottoposti o ha omesso di giudicare determinate conclusioni;d. è stato violato il principio della parit di trattamento delle parti o il loro diritto di essere sentite;e. è incompatibile con l’ordine pubblico.
3 Le decisioni pregiudiziali possono essere impugnate soltanto in virtù del capoverso 2 lettere a e b; il termine di ricorso decorre dalla notificazione della decisione.
4 Il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione del lodo. (1)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 4179]; [FF 2018 6019]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.