Art. 173 CCS dal 2024

Art. 173 2. Durante la convivenza
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2 Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.
3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.