Art. 14 LFPr dal 2024

Art. 14 Contratto di tirocinio
1 Le persone in formazione e gli operatori della formazione professionale pratica stipulano un contratto di tirocinio. Esso è retto dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (1) sul contratto di tirocinio (art. 344 a 346a), sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
2 Inizialmente, il contratto di tirocinio è concluso per l’intera durata della formazione professionale di base. Può essere stipulato per ciascuna delle parti della formazione se quest’ultima si svolge successivamente in diverse aziende.
3 Il contratto di tirocinio deve essere approvato dalle competenti autorit cantonali. Per tale approvazione non può essere riscossa alcuna tassa.
4 Se il contratto di tirocinio è disdetto, l’operatore della formazione deve informarne immediatamente l’autorit cantonale e, se del caso, la scuola professionale di base.
5 Se l’azienda cessa l’attivit o se non garantisce più la formazione professionale di base conformemente alle disposizioni legislative, le autorit cantonali provvedono per quanto possibile affinché la formazione di base iniziata possa essere portata regolarmente a termine.
6 Le disposizioni della presente legge sono applicabili al rapporto di tirocinio anche se le parti omettono di concludere un contratto o se il contratto non è sottoposto all’approvazione o vi è sottoposto tardivamente.
(1) RS 220Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.