Art. 134 CCS dal 2024

Art. 134 II. Modificazione delle circostanze
1 A istanza di un genitore, del figlio o dell’autorit di protezione dei minori, il giudice modifica l’attribuzione dell’autorit parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio.
2 Le condizioni per la modifica degli altri diritti e doveri dei genitori sono rette dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. (1)
3 Se i genitori hanno raggiunto un accordo, l’autorit di protezione dei minori è competente per un nuovo disciplinamento dell’autorit parentale e della custodia nonché per l’approvazione di un contratto di mantenimento. Negli altri casi decide il giudice cui compete la modifica della sentenza di divorzio. (1)
4 Se deve decidere sulla modifica dell’autorit parentale, della custodia o del contributo di mantenimento di un figlio minorenne, il giudice modifica se del caso anche le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; negli altri casi l’autorit di protezione dei minori decide circa la modifica delle relazioni personali o della partecipazione alla cura del figlio. (1)
(1) (2)(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2013 (Autorit parentale), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 357; FF 2011 8025).
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