Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 99

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 99 ORC dal 2025

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Art. 99 Contenuto dell’iscrizione

L’iscrizione nel registro di commercio delle società in accomandita per investimenti collettivi di capitale contiene le indicazioni seguenti:

  • a. il fatto che si tratta della costituzione di una nuova società in accomandita per investimenti collettivi di capitale;
  • b. la ditta e il numero d’identificazione delle imprese;
  • c. la sede e il domicilio legale;
  • d. la forma giuridica;
  • e. la data del contratto di società;
  • f. la durata della società;
  • g. lo scopo;
  • h. (1) l’importo del capitale accomandato complessivo o i limiti del margine di variazione del capitale accomandato;
  • i. se l’importo del capitale accomandato è fornito interamente o parzialmente sotto forma di un conferimento in natura, il suo oggetto e valore;
  • j. la ditta, la sede e il numero d’identificazione delle imprese dei soci illimitatamente responsabili e le persone fisiche che agiscono in loro nome;
  • k. le persone autorizzate a rappresentare;
  • l. (2) il fatto che l’audit è effettuato conformemente alle disposizioni della LICol (3) ;
  • m. (2) la società di audit abilitata.
  • (1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73).
    (2) (4)
    (3) RS 951.31
    (4) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 23 set. 2011 sul registro fondiario, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4659).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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