LStrl Art. 98b - Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti

Einleitung zur Rechtsnorm LStrl:



Art. 98b LStrl dal 2024

Art. 98b Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl) drucken

Art. 98b (1) Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti

1 D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

  • a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
  • b. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
  • c. riscuotere gli emolumenti;
  • d. rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti;
  • e. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.
  • 2 Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

    3 Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso 1.

    (1) Introdotto dall’art. 2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2010 2063 5761; FF 2009 3629).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.