Art. 98a LCA dal 2024
Art. 98a Eccezioni (1)
1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:a. alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, e alle assicurazioni trasporti;b. alle assicurazioni con stipulanti professionisti.
2 Sono considerati stipulanti professionisti:a. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 1934 (2) sulle banche e la legge del 23 giugno 2006 (3) sugli investimenti collettivi;c. le imprese di assicurazione secondo la LSA (4) ;d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;e. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi;g. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,2. importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi,3. capitale proprio di 2 milioni di franchi.
3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo.
4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 ([RU 2020 4969]; [FF 2017 4401]).
(2) [RS 952.0]
(3) [RS 951.31]
(4) [RS 961.01]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.