Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) Art. 98a

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCA:



Art. 98a LCA dal 2024

Art. 98a Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) drucken

Art. 98a Eccezioni (1)

1 Gli articoli 97 e 98 non si applicano:

  • a. alle assicurazioni credito e alle assicurazioni cauzionali, se si tratta di assicurazioni concernenti rischi professionali o commerciali, e alle assicurazioni trasporti;
  • b. alle assicurazioni con stipulanti professionisti.
  • 2 Sono considerati stipulanti professionisti:

  • a. gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale;
  • b. gli intermediari finanziari secondo la legge dell’8 novembre 1934 (2) sulle banche e la legge del 23 giugno 2006 (3) sugli investimenti collettivi;
  • c. le imprese di assicurazione secondo la LSA (4) ;
  • d. gli stipulanti esteri sottoposti a una vigilanza prudenziale equivalente a quella delle persone di cui alle lettere a–c;
  • e. gli enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico che prevedono una gestione professionale dei rischi;
  • f. le imprese che prevedono una gestione professionale dei rischi;
  • g. le imprese che superano almeno due dei tre valori seguenti:
  • 1. somma di bilancio di 20 milioni di franchi,
  • 2. importo netto del volume d’affari di 40 milioni di franchi,
  • 3. capitale proprio di 2 milioni di franchi.
  • 3 Se lo stipulante fa parte di un gruppo di imprese per il quale è allestito un conto annuale consolidato (conto di gruppo), i valori di cui al capoverso 2 lettera g sono applicati al conto di gruppo.

    4 L’assicurazione viaggi non è considerata un’assicurazione trasporti ai sensi del capoverso 1.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 4969; FF 2017 4401).
    (2) RS 952.0
    (3) RS 951.31
    (4) RS 961.01

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.