Art. 98a LCStr dal 2024
Art. 98a Segnalazione di controlli della circolazione (1)
1 È punito con la multa, chiunque:a. importa, pubblicizza, cede, vende nonché consegna o mette a disposizione in qualsiasi altro modo, monta o trasporta a bordo di veicoli, fissa su questi ultimi o usa in qualsiasi altro modo apparecchi o dispositivi volti a ostacolare, perturbare o vanificare i controlli ufficiali della circolazione stradale;b. aiuta l’autore a compiere uno degli atti di cui alla lettera a (art. 25 del Codice penale (2) ).
2 Gli organi di controllo sequestrano tali apparecchi o dispositivi. Il Tribunale ne ordina la confisca e la distruzione.
3 È punito con la multa, chiunque:a. segnala pubblicamente controlli ufficiali della circolazione stradale;b. offre a pagamento un servizio che segnala questi controlli;c. utilizza per segnalare controlli ufficiali della circolazione stradale apparecchi e dispositivi che per principio non sono destinati a tale scopo.
4 Nei casi gravi, il colpevole è punito con una pena pecuniaria. (3)
(1) Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 ([RU 2012 6291]; [FF 2010 7455]).
(2) [RS 311.0]
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.