Art. 98 LAgr dal 2023

Art. 98 (1) Finanziamento
L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d’impegno pluriennale per l’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 93 capoverso 1.
(1) Nuovo testo giusta il n. I 15 della LF del 17 mar. 2017 sul programma di stabilizzazione 2017–2019, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5205; FF 2016 4135).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.