Art. 98 LDIP dal 2025

Art. 98 Cose mobili
1 Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.
2 Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601; FF 2009 1435).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.