LAgr Art. 97a - Accordi di programma

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 97a LAgr dal 2023

Art. 97a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 97a (1) Accordi di programma

1 La Confederazione può accordare contributi ai Cantoni nell’ambito di accordi di programma.

2 I servizi federali interessati stabiliscono i loro oneri e le loro condizioni negli accordi di programma.

3 La procedura di approvazione di progetti sostenuti con contributi degli accordi di programma è retta dal diritto cantonale.

(1) Introdotto dal n. II 29 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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