Art. 970 CCS dal 2024

Art. 970 I. Comunicazione di informazioni e consultazione (1)
1 Chi rende verosimile un interesse ha diritto di consultare il registro fondiario o di farsene rilasciare estratti.
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3 Il Consiglio federale stabilisce quali altre indicazioni in materia di servitù, di oneri fondiari e di menzioni possono essere messe a disposizione del pubblico senza che si debba rendere verosimile un interesse. Esso tiene conto della protezione della personalit .
4 Nessuno può eccepire di non aver avuto conoscenza di un’iscrizione nel registro fondiario.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 19 dic. 2003 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5085; FF 2001 5109).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.