REDD Art. 96 -

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 96 REDD dal 2022

Art. 96 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 96 Procedura ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione (ex art. 91)

Le domande d’interpretazione presentate ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione sono trasmesse al cancelliere. Esse devono recare l’indicazione esaustiva e precisa della natura e dell’origine della questione d’interpretazione che ha ostacolato l’esecuzione della sentenza a cui si riferisce la domanda e sono corredate di:

  • a) informazioni relative alla procedura d’esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri, eventualmente in corso, della sentenza in questione;
  • b) copia della decisione di cui all’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione;
  • c) nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri al fine di fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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