Art. 96 REDD dal 2022
Art. 96 Procedura ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione (ex art. 91)
Le domande d’interpretazione presentate ai sensi dell’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione sono trasmesse al cancelliere. Esse devono recare l’indicazione esaustiva e precisa della natura e dell’origine della questione d’interpretazione che ha ostacolato l’esecuzione della sentenza a cui si riferisce la domanda e sono corredate di: a) informazioni relative alla procedura d’esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri, eventualmente in corso, della sentenza in questione; b) copia della decisione di cui all’articolo 46 paragrafo 3 della Convenzione; c) nome e indirizzo della o delle persone designate dal Comitato dei Ministri al fine di fornire alla Corte tutte le spiegazioni che essa potrebbe richiedere.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.