Art. 95 OETV dal 2025
Art. 95 Pesi, carichi sull’asse
1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso ammonta a: (1)
| tonnellate |
---|
a. per le automobili | 3,50 |
b. per i minibus | 3,50 |
c. per gli autofurgoni | 3,50 |
d. per gli autoveicoli a due assi | 18,00 |
[tab] | |
dbis. (2) per gli autobus a due assi | 19,50 |
e. per gli autoveicoli a tre assi | 25,00 |
f. (3) per gli autoveicoli a tre assi (eccettuati gli autosnodati a tre assi) il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e sospensioni (4) giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati con ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t | 26,00 |
g. (5) autoveicoli con quattro assi | 32,00 |
h. (3) per gli autoveicoli con più di quattro assi e i veicoli cingolati | 40,00 |
i. (7) autoveicoli con più di quattro assi nel trasporto combinato non accompagnato | 44,00 |
j. (8) autobus snodati a tre assi | 28,00 |
k. (9) … | |
1bis Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e–g e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t. (10)
1ter Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr. (11)
2 I carichi per asse, senza tenere conto di un dispositivo di trazione giusta l’articolo 57 capoverso 2, non devono superare per gli: (12)
| tonnellate |
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a. (13) assi singoli non motori | 10,00 |
b. (14) assi singoli motori: | |
1. di raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) | 14,00 |
2. di carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) | 14,00 |
3. degli altri autoveicoli | 11,50 |
c. assi doppi con un passo inferiore a 1,00 m | 11,50 |
d. assi doppi con un passo da 1,00 m a meno di 1,30 m | 16,00 |
e. assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m | 18,00 |
f. (3) assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e di sospensioni giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se ogni asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t | 19,00 |
g. (5) assi tripli con passi di 1,30 m al massimo | 21,00 |
h. (5) assi tripli con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo | 24,00 |
i. (8) assi tripli con un passo superiore a 1,40 m | 27,00 |
(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 ([RU 2000 2888]).
(2) Introdotta dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 ([RU 2017 2651]).
(3) (6)
(4) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(5) (16)
(6) (15)
(7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 ([RU 1998 2352]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 3525]).
(8) (18)
(9) Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004 ([RU 2004 3525]). Abrogata dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]).
(10) Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017 ([RU 2017 2651]). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 ([RU 2022 14]).
(11) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 ([RU 2022 14]).
(12) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 ([RU 2024 30]).
(13) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 ([RU 2007 2109]).
(14) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 ([RU 2016 5133]).
(15) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 ([RU 2009 5705]).
(16) (17)
(17) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 3525]).
(18) Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2004 3525]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.