OETV Art. 95 - Pesi, carichi sull’asse

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 95 OETV dal 2025

Art. 95 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 95 Pesi, carichi sull’asse

1 Fatti salvi i pesi nel traffico internazionale, il peso totale massimo ammesso ammonta a: (1)

tonnellate
  • a. per le automobili
  • 3,50
  • b. per i minibus
  • 3,50
  • c. per gli autofurgoni
  • 3,50
  • d. per gli autoveicoli a due assi
  • 18,00
  • [tab]

  • dbis. (2) per gli autobus a due assi
  • 19,50
  • e. per gli autoveicoli a tre assi
  • 25,00
  • f. (3) per gli autoveicoli a tre assi (eccettuati gli autosnodati a tre assi) il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e sospensioni (4) giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati con ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t
  • 26,00

  • g. (5) autoveicoli con quattro assi
  • 32,00
  • h. (3) per gli autoveicoli con più di quattro assi e i veicoli cingolati
  • 40,00
  • i. (7) autoveicoli con più di quattro assi nel trasporto combinato non accompagnato
  • 44,00

  • j. (8) autobus snodati a tre assi
  • 28,00
  • k. (9)
  • 1bis Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere d, e–g e j a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t. (10)

    1ter Il peso totale dei veicoli di cui al capoverso 1 lettere h e i a propulsione alternativa può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t e, nel caso dei veicoli a emissioni zero, al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LCStr. (11)

    2 I carichi per asse, senza tenere conto di un dispositivo di trazione giusta l’articolo 57 capoverso 2, non devono superare per gli: (12)

    tonnellate
  • a. (13) assi singoli non motori
  • 10,00
  • b. (14) assi singoli motori:
  • 1. di raccoglitrici agricole con pneumatici larghi
    (art. 60 cpv. 6)
  • 14,00
  • 2. di carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6)
  • 14,00
  • 3. degli altri autoveicoli
  • 11,50
  • c. assi doppi con un passo inferiore a 1,00 m
  • 11,50
  • d. assi doppi con un passo da 1,00 m a meno di 1,30 m
  • 16,00
  • e. assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m
  • 18,00
  • f. (3) assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e di sospensioni giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se ogni asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t
  • 19,00

  • g. (5) assi tripli con passi di 1,30 m al massimo
  • 21,00
  • h. (5) assi tripli con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo
  • 24,00
  • i. (8) assi tripli con un passo superiore a 1,40 m
  • 27,00

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2888).
    (2) Introdotta dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651).
    (3) (6)
    (4) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
    (5) (16)
    (6) (15)
    (7) Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525).
    (8) (18)
    (9) Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004 (RU 2004 3525). Abrogata dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (10) Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017 (RU 2017 2651). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14).
    (11) Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 14).
    (12) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).
    (13) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
    (14) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
    (15) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).
    (16) (17)
    (17) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525).
    (18) Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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