REDD Art. 95 - Spese processuali relative alla procedura di parere consultivo e assistenza giudiziaria

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 95 REDD dal 2022

Art. 95 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 95 Spese processuali relative alla procedura di parere consultivo e assistenza giudiziaria

1. Quando il presidente della Grande Camera ha invitato, in virtù dell’articolo 44 paragrafo 7 e dell’articolo 94 paragrafo 3 del presente regolamento, una parte alla procedura interna a intervenire nella procedura di parere consultivo, la questione del rimborso delle spese processuali fatte valere da tale parte non è decisa dalla Corte, ma è regolata conformemente al diritto e alla prassi dell’Alta parte contraente da cui dipende la giurisdizione che ha presentato la richiesta. 2. Le disposizioni del capitolo XII si applicano mutatis mutandis quando il presidente della Grande Camera ha invitato, in virtù dell’articolo 44 paragrafo 7 e dell’articolo 94 paragrafo 3 del presente regolamento una parte alla procedura interna a intervenire nella procedura di parere consultivo e che questa parte non ha mezzi sufficienti per sostenere, in tutto o in parte, le spese insorte.


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