Art. 95 LSerFi dal 2024

Art. 95 Disposizioni transitorie
1 Il Consiglio federale può fissare un periodo transitorio per l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 6.
2 I consulenti alla clientela di cui all’articolo 28 devono annunciarsi presso il servizio di registrazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge per l’iscrizione nel registro.
3 I fornitori di servizi finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione secondo l’articolo 74 entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4
5 Il Consiglio federale può prorogare il termine di cui al capoverso 4 per i valori mobiliari, se opportuno a seguito di un’entrata in servizio tardiva dell’organo di verifica.
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