Art. 94 LAINF dal 2024

Art. 94 (1) Classificazione delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi
In deroga all’articolo 49 LPGA (2) , gli assicuratori di cui all’articolo 68 non sono tenuti a emanare una decisione circa la classificazione iniziale delle aziende e degli assicurati nelle tariffe dei premi e circa la modifica di tale classificazione, salvo nel caso di cui all’articolo 92 capoverso 3.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).(2) RS 830.1
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