Art. 94 LAM dal 2024

Art. 94 Provvedimenti provvisori
L’assicurazione militare prende, sino alla fine dell’accertamento, i provvedimenti necessari per il trattamento adeguato, l’osservazione e il controllo del richiedente. Al riguardo, essa tiene adeguatamente conto dei desideri del richiedente, se necessario dei suoi congiunti, come anche della proposta del medico curante.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.