Art. 94 CCS dal 2024

Art. 94 Economia Principi dell’ordinamento economico
1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libert economica.
2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione.
3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata.
4 Sono ammissibili deroghe al principio della libert economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.