Art. 93 ONC dal 2025

Art. 93 Procedura
1 Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. I permessi duraturi devono essere limitati al massimo a 12 mesi. (1)
2
3 ... (3)
4 Il permesso può essere revocato in ogni momento, segnatamente in caso di abuso o se il motivo, per il quale è stato rilasciato, decade.
(1) (2)(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2101).
(3) Abrogato dalla cifra II n. 62 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.