Art. 93 REDD dal 2022
Art. 93 Esame di una richiesta da parte del Collegio
1.1. La richiesta di parere consultivo è esaminata da un Collegio di cinque giudici della Grande Camera. Il Collegio si compone:a) del presidente della Corte; se si trova impedito, il presidente della Corte è sostituito dal vicepresidente che ha la precedenza; b) di un giudice designato come giudice relatore conformemente all’articolo 91 e, mutatis mutandis, all’articolo 49 del presente regolamento;c) di due presidenti di Sezione designati per rotazione; se si trova impedito, un presidente di Sezione così designato è sostituito dal vicepresidente della sua Sezione;d) di un giudice eletto a titolo della Parte contraente da cui dipende la giurisdizione che ha presentato la richiesta o, all’occorrenza, di un giudice designato conformemente all’articolo 29 del presente regolamento; e e) di almeno due giudici supplenti designati per rotazione tra i giudici eletti in seno alle Sezioni per sedere nel collegio per un periodo di sei mesi.1.2. Un giudice che siede nel collegio continua a sedervi se ha partecipato all’esame di una richiesta di parere consultivo e non è stata presa alcuna decisione definitiva all’espirazione del periodo per il quale è stato designato per sedere nel collegio.2. Le richieste di parere consultivo devono essere trattate in modo prioritario ai sensi dell’articolo 41 del presente regolamento.3. Il Collegio della Grande Camera accetta la richiesta se ritiene che soddisfa i requisiti dell’articolo 1 del Protocollo n. 16 alla Convenzione.4. Il rifiuto del Collegio di accettare una richiesta è motivato. 5. Il rifiuto o l’accettazione della richiesta da parte del Collegio è notificato alla giurisdizione che l’ha presentata e alla Parte contraente dalla quale tale giurisdizione dipende.
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