Art. 927 CCS dal 2024

Art. 927 2. Azione di reintegra
1 Chi ha tolto altrui una cosa con atti di illecita violenza è tenuto a restituirla, ancorché pretenda avere sulla medesima un diritto prevalente.
2 Non è tenuto a restituire la cosa il convenuto che giustifica immediatamente un diritto prevalente in virtù del quale egli potrebbe subito ritoglierla all’attore.
3 L’azione ha per oggetto la restituzione della cosa ed il risarcimento del danno.
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