Art. 91 LCA dal 2024

Art. 91 b. Determinazione dei valori
1 L’assicuratore deve fissare le basi per la determinazione del valore di trasformazione e del valore di riscatto.
2 Le disposizioni relative alla trasformazione ed al riscatto devono essere inserte nelle condizioni generali di assicurazione.
3 L’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) decide se i valori di trasformazione e di riscatto previsti siano adeguati. (1)
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorit federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.