Art. 91 ONC dal 2024

Art. 91 (1) Norma
1 È vietato circolare la domenica e i seguenti giorni festivi: Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, Natale e il 26 di dicembre, se Natale non cade di lunedì o venerdì. Se in un Cantone, o in una parte di esso, una di queste feste non è osservata, il divieto di circolare non è applicabile.
2 È vietato circolare la notte dalle ore 22.00 alle 05.00.
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(2) RS 741.41
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