Art. 91 LAINF dal 2024

Art. 91 Capitolo 2: Premi Obbligo di pagare i premi
1 Il datore di lavoro si assume i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
2 I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali sono a carico del lavoratore. Sono riservati patti contrari in favore del lavoratore.
3 Il datore di lavoro è debitore della totalit dei premi. Egli deduce dal salario la quota parte dovuta dal lavoratore. Questa deduzione può essere fatta, per il premio corrispondente a un periodo salariale, soltanto sul salario di questo periodo o di quello immediatamente seguente. Ogni patto contrario a sfavore dell’assicurato è nullo.
4 L’assicurazione contro la disoccupazione è debitrice della totalit dei premi dovuti dai disoccupati. Conformemente all’articolo 22a capoverso 4 LADI (1) , deduce la quota dovuta da dette persone dalla loro indennit di disoccupazione. Se i disoccupati partecipano a programmi per l’occupazione temporanea, a periodi di pratica professionale o a misure di formazione, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione versa all’INSAI i premi per i rischi d’infortunio insiti in questa attivit . (2)
5 L’assicurazione per l’invalidit si assume il premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni professionali e le malattie professionali e per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali degli assicurati di cui all’articolo 1a capoverso 1 lettera c. (3)
(1) RS 837.0(2) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
(3) Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 giu. 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 705; FF 2017 2191).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.