Art. 91 CPM dal 2025
Art. 91 Favoreggiamento del nemico
1.Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa nazionale,chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni,chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera,è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi (1) .
2.Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita. (2)
(1) Nuova comminatoria giusta il n. II 2 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2016 1249]; [FF 2012 4181]).
(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 ([RU 1992 1679]; [FF 1991 II 1216], IV 173).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.