Art. 90 CPS dal 2024

Art. 90 3. Esecuzione di misure
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2 All’inizio dell’esecuzione della misura è allestito un piano di esecuzione insieme con il collocato o il suo rappresentante legale. Il piano contiene in particolare indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale del collocato nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo.
3 Il collocato abile al lavoro è tenuto a lavorare per quanto il trattamento o le cure stazionari lo richiedano o consentano. Gli articoli 81–83 si applicano per analogia.
4 Le relazioni con il mondo esterno sono rette per analogia dall’articolo 84, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
5 Controlli e perquisizioni sono retti per analogia dall’articolo 85.
(1) Introdotta dal n. I 6 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300; FF 2019 3935).(2) (3)
(3) Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
(4) Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Internamento a vita di criminali estremamente pericolosi), in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 2961; FF 2006 807).
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