Ordinanza sul registro di commercio (ORC) Art. 90

Zusammenfassung der Rechtsnorm ORC:



Art. 90 ORC dal 2025

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Art. 90 Associazione (1) Obbligo di iscrizione nel registro di commercio

1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (2) l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:

  • a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;
  • b. sottostà all’obbligo di revisione; o
  • c. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.
  • 2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:

  • a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;
  • b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 (3) sul riciclaggio di denaro; e
  • c. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
  • (1) Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 552).
    (2) RS 210
    (3) RS 955.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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