Art. 90 ORC dal 2025
Art. 90 Associazione (1) Obbligo di iscrizione nel registro di commercio
1 Secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC (2) l’iscrizione nel registro di commercio è obbligatoria se l’associazione:a. per conseguire il suo fine esercita uno stabilimento d’indole commerciale;b. sottostà all’obbligo di revisione; oc. raccoglie o distribuisce prevalentemente fondi all’estero, direttamente o indirettamente, per scopi caritatevoli, religiosi, culturali, educativi o socali, e se non soddisfa le condizioni di esenzione di cui al capoverso 2.
2 Le associazioni di cui al capoverso 1 lettera c sono esonerate dall’obbligo di iscrizione se:a. negli ultimi due esercizi né i fondi annuali raccolti né i fondi annuali distribuiti hanno superato l’importo di 100 000 franchi;b. i fondi sono distribuiti da un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 (3) sul riciclaggio di denaro; ec. almeno una persona autorizzata a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera.
(1) Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2022 552]).
(2) [RS 210]
(3) [RS 955.0]
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