Art. 9 LAINF dal 2024

Art. 9 Malattie professionali
1 Sono malattie professionali quelle (art. 3 LPGA (1) ) causate esclusivamente o prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell’esercizio dell’attivit professionale. (2) Il Consiglio federale compila l’elenco di tali sostanze e lavori, come pure delle malattie provocate da quest’ultimi.
2 Sono considerate professionali anche altre malattie di cui è provato siano state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall’esercizio dell’attivit professionale.
3 Salvo diversa disposizione, la malattia professionale è assimilata all’infortunio professionale dalla sua insorgenza. Essa è considerata insorta quando l’interessato abbisogna per la prima volta di cura medica o è incapace di lavorare (art. 6 LPGA). (3)
(1) RS 830.1(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
(3) Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 12 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
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