Art. 9 LMD dal 2025
Art. 9 Moduli
1 La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:a. la designazione dell’organo competente;b. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;c. la fattispecie contravvenzionale realizzata;d. l’importo della multa;e. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confiscati;f. il luogo e la data dell’emissione;g. (1) le informazioni che permettono di stabilire chi rilascia la ricevuta.
2 Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:a. il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d’origine e il domicilio dell’imputato; b. la data di consegna del modulo;c. l’indicazione che sarà avviato un procedimento penale ordinario se la multa disciplinare non è pagata entro 30 giorni; è fatta salva la lettera d;d. l’indicazione che l’importo depositato è computato nella multa disciplinare se l’imputato accetta esplicitamente la multa entro 30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato;e. la designazione dell’organo competente;f. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;g. la fattispecie contravvenzionale realizzata;h. l’importo della multa;i. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro;j. il luogo e la data dell’emissione;k. (1) le informazioni che permettono di stabilire chi rilascia il modulo.
3 Nei casi di cui all’articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 8 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.