Art. 9 LMD dal 2025
Art. 9 Moduli
1 La ricevuta per la multa disciplinare contiene le indicazioni seguenti:
a. la designazione dell’organo competente;b. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;c. la fattispecie contravvenzionale realizzata;d. l’importo della multa;e. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente confiscati;f. il luogo e la data dell’emissione;g. (1) le informazioni che permettono di stabilire chi rilascia la ricevuta.2 Il modulo concernente il termine di riflessione contiene le indicazioni seguenti:
a. il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d’origine e il domicilio dell’imputato; b. la data di consegna del modulo;c. l’indicazione che sarà avviato un procedimento penale ordinario se la multa disciplinare non è pagata entro 30 giorni; è fatta salva la lettera d;d. l’indicazione che l’importo depositato è computato nella multa disciplinare se l’imputato accetta esplicitamente la multa entro 30 giorni o il termine di riflessione scade inutilizzato;e. la designazione dell’organo competente;f. la data, l’ora e il luogo dell’infrazione;g. la fattispecie contravvenzionale realizzata;h. l’importo della multa;i. la descrizione degli oggetti e dei valori patrimoniali eventualmente messi al sicuro;j. il luogo e la data dell’emissione;k. (1) le informazioni che permettono di stabilire chi rilascia il modulo.3 Nei casi di cui all’articolo 7, il modulo concernente il termine di riflessione può essere apposto sul parabrezza. Al posto dei dati personali secondo il capoverso 2 lettera a è indicata la targa del veicolo.
(1) (2)
(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 8 della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 468]; [FF 2019 5523]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.