Art. 9 LTF dal 2025

Art. 9 Durata della carica
1 I giudici stanno in carica sei anni.
2 I giudici che compiono 68 anni lasciano la carica alla fine dell’anno civile.
3 I seggi divenuti vacanti sono riassegnati per il resto del periodo.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.