Art. 8a LAgr dal 2025

Art. 8a (1) Prezzi indicativi
1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.
2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.
3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.
4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.