LAgr Art. 8a - Prezzi indicativi

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 8a LAgr dal 2025

Art. 8a Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 8a (1) Prezzi indicativi

1 Le organizzazioni dei produttori di singoli prodotti o di gruppi di prodotti o le relative organizzazioni di categoria possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi concordati tra fornitori e acquirenti.

2 I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo criteri di qualità.

3 Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

4 Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4217; FF 2002 4208 6458).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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