Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCStr:



Art. 89o LCStr dal 2024

Art. 89o Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 89o Sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale Principi

1 L’USTRA allestisce una statistica dei controlli della circolazione stradale.

2 Gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema d’informazione sui controlli della circolazione stradale. Quest’ultimo si compone di:

  • a. un sistema per la rilevazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di rilevazione);
  • b. un sistema per la valutazione dei controlli della circolazione stradale (sistema di valutazione).
  • 3 I Cantoni immettono nel sistema di rilevazione i dati raccolti nell’ambito dei controlli della circolazione stradale. (1)

    4 Il Consiglio federale può obbligare altri servizi a immettere i dati relativi ai controlli della circolazione stradale, se questo favorisce l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 89p.

    (1) La correzione della CdR dell’AF del 6 mag. 2015 concerne solo il testo francese (RU 2015 1387).

    Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2024 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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