Art. 89d LCStr dal 2024
Art. 89d Trattamento
dei dati
Le autorit e i servizi seguenti trattano i dati del SIAC: (1) a. l’USTRA;b. le autorit federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre e delle licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;c. le autorit competenti per il razionamento del carburante e per la requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori dei veicoli;d. gli organi di polizia competenti per il sequestro di licenze di condurre e di licenze di circolazione, per quanto attiene ai dati relativi alle autorizzazioni a condurre e ai veicoli;e. (2) le autorit competenti per il controllo dello sdoganamento e dell’imposizione secondo la LIAut (3) , per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;f. (2) i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni secondo la legge del 19 dicembre 1997 (5) sul traffico pesante, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza;g. (6) i servizi incaricati della riscossione e della verifica del pagamento della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali secondo la legge del 19 marzo 2010 (7) sul contrassegno stradale, per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli e ai detentori di veicoli;h. (6) le autorit competenti per l’esecuzione della riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli secondo la legge del 23 dicembre 2011 (9) sul CO2, per quanto attiene ai dati relativi al loro ambito di competenza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(2) (4)
(3) [RS 641.51]
(4) Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 1 della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° mag. 2024 ([RU 2023 453], [2024 131]; [FF 2022 2323], [FF 2022 2323]).
(5) [RS 641.81]
(6) (8)
(7) [RS 741.71]
(8) Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023, in vigore dal 1° ott. 2023 ([RU 2023 453]; [FF 2021 3026]).
(9) [RS 641.71]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.