LCStr Art. 89a -

Einleitung zur Rechtsnorm LCStr:



Art. 89a LCStr dal 2024

Art. 89a Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) drucken

Art. 89a Sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione Principi

1 L’USTRA gestisce, in collaborazione con i Cantoni, il sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC).

2 I Cantoni forniscono all’USTRA i dati concernenti l’ammissione alla circolazione.

3 Il controllo sui dati memorizzati nel SIAC spetta all’USTRA. ... (1)

4 L’USTRA definisce le interfacce tecniche e le procedure per l’allineamento dei dati.

(1) Per. non ancora in vigore.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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