LIFD Art. 89 - Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

Einleitung zur Rechtsnorm LIFD:



Art. 89 LIFD dal 2025

Art. 89 Legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) drucken

Art. 89 (1) Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria

1 Le persone assoggettate all’imposta alla fonte conformemente all’articolo 83 capoverso 1 sono tassate secondo la procedura ordinaria ulteriore se:

  • a. il loro reddito lordo raggiunge o supera un determinato importo nel corso di un anno fiscale; o
  • b. dispongono di proventi non imponibili alla fonte.
  • 2 Il DFF stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.

    3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.

    4 Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale.

    5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.

    6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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