Art. 89 LIFD dal 2025

Art. 89 (1) Tassazione ordinaria ulteriore obbligatoria
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2 Il DFF stabilisce l’importo di cui al capoverso 1 lettera a in collaborazione con i Cantoni.
3 È tassato secondo la procedura ordinaria ulteriore anche il coniuge che vive in comunione domestica con una persona di cui al capoverso 1.
4 Le persone che dispongono di proventi di cui al capoverso 1 lettera b devono chiedere all’autorità competente il modulo per la dichiarazione d’imposta entro il 31 marzo dell’anno successivo al corrispondente anno fiscale.
5 La tassazione ordinaria ulteriore si applica fino al termine dell’assoggettamento all’imposta alla fonte.
6 L’imposta trattenuta alla fonte è computata senza interessi.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813; FF 2015 603).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.