Art. 884 CCS dal 2025

Art. 884 Costituzione
1 Salvo le eccezioni previste dalla legge, una cosa mobile può essere costituita in pegno soltanto col trasferimento del possesso al creditore pignoratizio.
2 Chi in buona fede riceve la cosa in pegno acquista il diritto di pegno sulla stessa, riservati i diritti dei terzi derivanti da un possesso anteriore, ancorché il pignorante non ne avesse la libera disposizione.
3 Il diritto di pegno non è costituito finché il datore del pegno conservi la cosa in suo esclusivo potere.
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