Art. 88 LAgr dal 2023
Art. 88 Condizioni per provvedimenti collettivi di ampia portata (1)
Provvedimenti collettivi di ampia portata, come il riassetto della propriet fondiaria e le opere globali di urbanizzazione fondiaria, sono sostenuti se:a. concernono di regola una regione delimitata naturalmente o economicamente;b. promuovono la compensazione ecologica e l’interconnessione di biotopi.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 ([RU 2007 6095]; [FF 2006 5815]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.